Art. 9.
(Norme finanziarie).

      1. Con propria legge ogni regione provvede a determinare le risorse destinate al fondo.
      2. Lo Stato contribuisce all'alimentazione dei fondi regionali previsti dalla presente legge nella misura di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Tale finanziamento è ripartito tra le regioni e le province autonome in proporzione alla rispettiva superficie.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.